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Codice Deontologico del Mediatore Creditizio Stampa E-mail
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Scritto da Felice Coraci   

PREMESSA

Premesso che il Mediatore Creditizio è tenuto a rispettare tutte le norme previste dalla legislazione vigente sulla mediazione creditizia.

Vengono qui di seguito elencati i principi generali e definite le norme di comportamento a cui si deve attenere il Mediatore Creditizio.

. codice è strutturato in cinque Sezioni:

- sezione prima: principi generali

- Sezione seconda: rapporti con la CLIENTELA

- Sezione terza rapporti con I COLLEGHI

- Sezione quarta: rapporti con BANCHE O intermediari finanziari

- Sezione quinta: RAPPORTI CON LE AUTORITA' dI VIGILANZA DEL MERCATO FINANZIARIO

sezione prima: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Il Mediatore Creditizio è un libero professionista che in piena libertà, autonomia ed indipendenza, con propria organizzazione e mezzi, mette in relazione banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

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Art. 2 - Il Mediatore Creditizio che svolge abitualmente, anche se non a titolo esclusivo, l'attività di mediazione creditizia e tenuto all'iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi istituito presso la Banca d'Italia .

Art. 3 - Il Mediatore Creditizio, nell'esercizio della propria attività professionale, deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede. Deve svolgere il proprio compito con semplicità, trasparenza e chiarezza al fine del soddisfacimento delle parti.

Art. 4 - Il Mediatore Creditizio nello svolgimento della propria attività deve rispettare il segreto professionale. E' inoltre suo compito richiedere e far rispettare la massima riservatezza anche ai propri dipendentl, collaboratori e a tutte le persone che partecipano allo svolgimento dell'attività professionale.

Art. 5 - La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzla della qualità della prestazione e del decoro professionale; pertanto il Mediatore Creditizio deve osservarle in modo rigoroso.

Art. 6 - Il Mediatore Creditizio ha il dovere di mantenere alto il livello della propria preparazione professionale mediante un costante aggiornamento al fine di garantire una prestazione sempre piò qualificata.

Art. 7 - Il Mediatore Creditizio deve conoscere il sistema bancario e creditizio nonché le leggi ed i regolamenti relativi allo svolgimento della propria attività professionale.

Sezione Seconda: RAPPORTI CON LA CLIENTELA

Art. 8 - Il Mediatore Creditizio nell'accettazione di un Incarico deve valutare obiettivamente di essere in grado di espletarlo con adeguata competenza.

Art. 9 - Il Mediatore Creditizio deve sempre pubblicizzare II proprio numero di iscrizione all'Albo ed eventualmente il numero di iscrizione all'Albo della Società per la quale opera.

Art. 10 - Il Mediatore Creditizio deve operare in base ad un incarico conferito in forma scritta e nel quale, oltre alla chiarezza degli accordi, si definisca il tipo di prestazione e l'ammontare della provvigione.

Art. 11 - L'incarico dovrà essere definito nel tempo.

Art. 12 - Il mediatore Creditizio deve accettare l'incarico nei limiti della propria esperienza e preparazione, valutandolo con attenzione e informando il cliente in ordine a tutte le difficoltà e condizioni del caso.

Sezione Terza RAPPORTI CON I COLLECHI

Art. 13 - E' escluso ogni rapporto professionale con sedicenti Mediatori creditizi non iscritti all'Albo della Banca d'Italia.

Art. 14 - Il Mediatore Creditizio deve comportarsi con lealtà nei confronti dei colleghi evitando con il proprio comportamento di procurarsi vantaggi a loro danno.

Art. 15 - Il Mediatore Creditizio deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti o pareri sull'attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta o su suoi presunti errori o incapacità. Ove venga a conoscenza che di uno stesso affare è già stato investito un altro collega, deve rifiutare l'incarico, fino a quando l'incarico del collega non sia scaduto, rinunciato o revocato.

Sezione Quarta: RAPPORTI CON BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI

Art. 16 - Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività nei confronti delle banche o degli intermediari finanziari con efficienza e leale collaborazione.

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Art. 17 - II Mediatore Creditizio ha il dovere di evitare comportamenti sleali anche dopo la cessazione del rapporto con le banche o gli intermediari finanziari per i quali ha operato.

Art. 18 - Il dovere del mediatore Creditizio di operare nell'interesse dell'intermediario incontra il limite nell'interesse del cliente. Pertanto il Mediatore Creditizio rifiuta iniziative e comportamenti, pur richiesti o suggeriti dalle banche o dagli Intermediari finanziari, che siano in contrasto con le esigenze della clientela.

Art. 19 - II Mediatore Creditizio non accoglie le richieste delle banche o degli intermediari finanziari per cui opera se in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.

Sezione Quinta: RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA del MERCATO FINANZIARIO

Art. 20 - Il mediatore Creditizio considera le Autorità di vigilanza, ed in particolare la Banca d'Italia, soggetti decisivi per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato

Art. 21 - Il mediatore Creditizio favorisce e collabora all'efficace svolgimento dei compiti Istituzionali delle Autorità di vigilanza del mercato, e in particolare delia Banca d'Italia, il Mediatore Creditizio ritiene che il buon funzionamento di queste Istituzioni corrisponda all'interesse della propria categoria professionale.

 

 
 
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